Il TAR Lazio ammonisce i giudici sportivi nelle motivazioni! E la FIGC non si costituisce al CONI

C’è troppa euforia per la decisione del TAR di obbligare la Procura Federale a consegnare la “carta Consob” ai legali di Paratici e Cherubini.

E’ vero che tale carta potrebbe provare che il Procuratore Chiné si è mosso fuori dai termini e che la sua azione è – di fatto – decaduta, ma potrebbe rivlearsi un nulla di fatto, non conosciamo ancora il contenuto di quella lettera. Sono convinto che al CONI assisteremo a un’altra decisione politica (la UEFA ha il dente avvelenato e gli organi di giustizia FIGC fino ad ora si sono mostrati tutt’altro che equilibrati) dopo le decisioni in gran segreto prese in una manciata di ore dalla CAF.

Lo stop del TAR, inquietante l’atteggiamento della Procura

Però il dato positivo è la presa di posizione netta da parte del TAR che non ha lesinato frecciate e critiche neanche tanto velate alla giustizia sportiva. Trovo inquietante, in questa vicenda, il fatto che una Procura faccia di tutto per non mettere a disposizione degli inputati i mezzi necessari per un’equa difesa. Un atteggiamento che denota la volontà politica di colpire la Juventus a tutti i costi.

Un atteggiamento gravissimo da parte dei procuratori che dovrà essere approfondito.

L’arroganza della giustizia sportiva FIGC

Dalle dichiarazioni post processo si evinceva un’arroganza istituzionale senza precedenti, dalla serie “Siamo un’associazione privata sportiva e possiamo fare quello che vogliamo”. Il messaggio è sostanzialmente questo, alla faccia del giusto processo! Neanche in Iran.

Frecciata nelle motivazioni del TAR Lazio e la versione di Torsello


Il Tar Lazio al punto 12 della sua ordinanza stabilisce che: “Da tutto ciò consegue che la declinatoria di competenza della Covisoc all’ostensione dell’atto richiesto, la quale costituisce la sostanza del diniego qui impugnato, è illegittima”.

C’è un passaggio nelle motivazioni del TAR Lazio che resetta le convizioni del Presidente della Corte d’Appello Federale (CAF) Torsello sul concetto di procedimenti di “giustizia” sportiva, il quale, post sentenza, ha difeso l’autonomia della giustizia sportiva ma nel modo più opinabile possibile, facendo riferimento anche a formazione di prove sommarie e processi sommari, vantandosi di una giustizia veloce (anzi velocissima, cit) a costo di non garantire un giusto processo (perché di fatto è così) peccato che la Juventus giocherà quasi tutto il resto del campionato senza alcuna certezza di classifica.

https://platform.twitter.com/widgets.js

Il punto 6.1 dell’ordinanza del TAR: l’avvertimento

Il Tar Lazio tira delle frecciate neanche tanto velate a questa visione e concetto di Giustizia Sportiva. Nessun procedimento sportivo può non considerare i principi costituzionali del giusto processo. E’ il punto 6.1 delle motivazioni :

“Con riguardo, in generale, alle federazioni sportive, va rilevato che le stesse, pur essendo “associazioni di diritto privato”, sono al contempo inserite nell’ambito dell’ordinamento sportivo ed esercitano sia poteri di autonomia privata sia potestà amministrative rilevanti per l’ordinamento statale, con applicazione di regimi giuridici differenti in ragione della natura dell’atto che di volta in volta viene in rilievo”.

Quindi? Non possono fare come vogliono e come aveva rivendicato Torsello nel convengno seduto accanto al presidente federale Gravina.

Il TAR Lazio tira una bordata anche alla Procura Federale che non voleva consegnare la carta: “È infatti noto che in via generale il c.d. “rifiuto di provvedimento” si manifesta mediante un provvedimento negativo in senso proprio, il quale costituisce esercizio (in negativo) del potere”.

“Ad avviso del Collegio la mancanza di una puntuale disciplina di tutela dell’accesso nell’ordinamento sportivo è un dato decisivo”.

“Dunque, in assenza di una puntuale disciplina dell’accesso difensivo in materia di ordinamento sportivo, il ricorso in esame è senz’altro ammissibile anche sotto il profilo dell’assenza di pregiudizialità sportiva”.

I giudici amministrativi hanno fatto capire in maniera neanche tanto velata che i giudici sportivi non possono fare quello che vogliono senza rispettare i principi base di un giusto processo degno di uno stato democratico. Non c’è stato giusto processo dianzi alla CAF, questo è chiaro e il primo a lanciare il grido d’allarme era stato il Giudice Santoro, ex Presidente della CAF stessa. Un intervento il suo molto duro e critico verso Torsello e gli altri giudici. E’ stato un processo carbonaro (a porte chiuse) e si sono decise questioni difficilissime (in materia contabile) in una manciata di ore. Santoro ha contestato agli ex colleghi sul perché non sia mai stata chiesta una perizia contabile, visto che quei giudici non ne avevano le competenze (parole sue).

Le motivazioni della sentenza CAF e i motivi del ricorso Juve

Alla fine abbiamo capito solo che l’ordine fosse quello che “la Juventus dovesse finire dietro alla Roma in classifica”. Le motivazioni poi della sentenza hanno fatto acqua da tutti i punti di vista. Una vera arrampicata sugli specchi, attaccate pesantemente dai legali Juve che hanno depositato il ricorso al Collegio del Coni. I punti del ricorso Juve al Collegio di Garanzia del CONI:

– in via principale, di annullare senza rinvio l’impugnata decisione per l’inammissibilità del ricorso per revocazione della Procura Federale, non costituendo gli atti di indagine trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino “fatti nuovi” idonei a sovvertire la ratio decidendi della sentenza revocata; – in subordine, di annullare senza rinvio l’impugnata decisione per violazione dei principi del contraddittorio e del giusto processo, nonché per violazione del diritto di difesa, in ragione della mancata correlazione tra l’accusa contestata nell’atto di deferimento e la sentenza resa all’esito del procedimento di revocazione;

– inoltre, di annullare senza rinvio l’impugnata decisione per violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, CGS FIGC, in relazione all’asserita volontà dei deferiti di sottrarsi all’applicazione di un principio contabile IAS 38 § 45, all’epoca non applicato nel settore e nemmeno ex post effettivamente accertato in sentenza come applicabile nel caso di specie; – in subordine, di annullare senza rinvio l’impugnata decisione per violazione del principio di materialità, nonché per violazione del principio di legalità con l’affermazione in sentenza di un illecito non previsto dall’ordinamento sportivo;

– in ulteriore subordine, di annullare l’impugnata decisione per l’omessa motivazione rispetto a elementi decisivi, rappresentati nell’interesse dei deferiti in sede di giudizio, che, se considerati, avrebbero comportato una diversa decisione; – in via subordinata, di annullare senza rinvio l’impugnata decisione per estinzione dell’azione disciplinare promossa dalla Procura Federale per decorso dei termini e, in ogni caso, di annullare la sentenza per violazione dei principi del giusto processo; – con riferimento al trattamento sanzionatorio, di annullare l’impugnata decisione per omessa motivazione sulla quantificazione delle sanzioni irrogate in violazione dell’art. 12 CGS FIGC e in violazione del principio di proporzionalità nel trattamento sanzionatorio e, in ogni caso, per violazione del principio di specialità in relazione alla contestazione dell’art. 4 CGS FIGC in aggiunta all’art. 31, comma 1, CGS FIGC.; – in subordine, di annullare l’impugnata decisione per omessa motivazione in merito alla sussistenza dell’art. 6 CGS FIGC;

– in ulteriore subordine, di annullare l’impugnata decisione per omessa motivazione circa la presenza del modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, nonché per insufficiente motivazione sulla asserita assenza di documenti e procedure interni volti a tracciare i criteri per la valutazione dei calciatori. In via istruttoria, chiede che il Collegio di Garanzia voglia acquisire il fascicolo relativo al procedimento presso la Corte Federale d’Appello che ha emesso la sentenza oggetto dell’odierno ricorso.

Juve disposta a ricorrere al TAR dopo il CONI? Probabile!

Il segnale che giunge dal TAR Lazio è molto positivo perché – contrariamente alle previsioni – i giudici amministrativi non sono disposti ad assecondare le decisioni politiche della CAF. Se ci sono stati degli abusi e non sono state rispettate delle regole base per garantire un giusto processo, verranno fuori. Se non al CONI, la verità emergerò al TAR Lazio o al Consiglio di Stato.

La Juventus sembra disposta a tutto pur di difendersi questa volta e con questo precedente favorevole, dopo il CONI appellarsi al TAR Lazio e violare la clausola comrpomissoria della FIGC pare una scelta obbligata.

La FIGC non si costituirà al CONI

Sarà una coincidenza ma la stessa FIGC ha deciso di non costituirsi nel processo dinanzia al Collegio di Garanzia del Coni che sarà a porte aperte e non come quello celebrato negli scantinati nascosti della CAF. La FIGC quindi non difenderà la sentenza del Giudice Torsello.