Andrea Agnelli

Santoro (ex Pres CdS): “manovra stipendi? E’ competente il giudice ordinario. Effetto boomerang per chi ha tramato”


Sergio Santoro, ex Presidente del Consiglio di Stato ed ex Presidente della Corte Federale d’Appello (quella ora presieduta dal Giudice Torsello autore del -15 alla Juventus), ospite sabato scorso di Juventibus ha regalato un colpo di scena in punta di diritto clamoroso sul fatto che la Procura federale della FIGC e le corti di giustizia sportiva della federazione non siano competenti sulla manovra stipendi.

“Un atto così sconsiderato contro la Juve è un boomerang…”

Santoro ha messo tutti in guardia: “Io conosco tutte le persone sia in Federazione che nel Collegio di Garanzia, li conosco tutti, francamente un attacco così sconsiderato contro la Juventus lo ritengo un boomerang per quelli che lo hanno ideato”.

“Manovra stipendi? I giudici sportivi non sono competenti”

Vedremo, nel frattempo l’ex presidente della Corte Federale d’Appello della FIGC ha regalato una perla a Massimo Zampini e tutto il suo pubblico: “Sono ancor più convinto, oggi più che mai, della impossibilità – afferma Santoro – di avviare un’ azione sulla questione stipendi e le side letters.

Perché io sono convintissimo del assoluta infondatezza? Perché ho letto attentamente la legge, l’articolo 3 del decreto legge 220 del 2003. Quello che nel 2003 risolse, non so se ricordate, il caso Catania.

L’articolo 3, comma uno, decreto legge 820. Come modificato con la legge di conversione in cui testualmente si dice la si pone la seguente norma, resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti.

Allora qual è il significato? Primo perché stabilisce una giurisdizione esclusiva del giudice ordinario in un altro comma. In pratica il giudice del lavoro è competente, quindi non se ne può occupare delle questioni stipendi il giudice sportivo, questo è la prima conclusione”.

“Le side letters rientrano nell’autonomia privata, lo dice la legge!”

Poi c’è un altro aspetto – sottolinea l’ex presidente del Consiglio di Stato – che evidenzia questa norma. In materia di retribuzioni degli atleti in particolare, ma anche ma non solo degli atleti, ma tesserati in generale, è oggetto di autonomia privata e lo è per effetto della norma statale. L’ordinamento statale precede le norme dell’ordinamento sportivo che sottostà all’ordinamento statale.

L’ordinamento sportivo non è come l’ordinamento canonico, l’ordinamento della Chiesa, che è un ordinamento separato, quello sportivo è un ordinamento che sottostà all’ordinamento dello Stato. Nell’ordinamento statale questa materia retribuzioni è oggetto specifico di una riserva di giurisdizione e non solo, anche di una qualificazione di sottoposizione ad autonomia privata.

Cosa vuol dire? Vuol dire che le side letters sono pienamente lecite, non c’è possibilità di imbrigliare questa autonomia privata da parte della Federazione gioco calcio in schemi che non sono compatibili o possono essere compatibili con autonomia privata. La mai è un’opinione ma sulla base della legge”.

Ricordiamo la legge che è l’unica cosa che conta anche se per i procuratori della FIGC e i giudici federali non sembra, tutt’altro.

Ecco cosa dice la legge

Legge 17 ottobre 2003, n. 280 (conversione del D.L. 220/2003: il famoso
Salva Calcio).

L’art. 3 (Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria) dispone: “Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ai sensi dell’articolo 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all’articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all’articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91”.

L’ Avvocato Christian Belli sulla sua pagina personale su Facebook inoltre ha trovato un precedente del Consiglio di Stato che richiama proprio l’articolo 3.

Sentenza 22 agosto 2018, n. 5019 – Sezione V del Consiglio di Stato.

Il legale, tifoso juventino, ricorda anche: che l’articolo 3 “fa da riscontro l’articolo 133, comma 1, lett. z), Cod. Proc. Amm. che a sua volta prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ed escluse quelle inerenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti”.

“Revocazione? Interpretazione abnorme, è a favore della difesa e non dell’accusa”


Il Presidente Sergio Santoro entra poi nel merito del ricorso sul -15 punti.
L’ex Presidente del Consiglio di Stato ribadisce che Torsello e i giudici della CAF, in materia di bilancio, erano tenuti a chiedere una “c’era una evidente necessità di chiedere una consulenza tecnica”.

“La questione non potrà che concludersi favorevolmente alla questione dei -15. Ed è la questione della cosiddetta ammissibilità della revocazione, articolo 63 del codice di giustizia sportiva. L’articolo 63 è stato letto in un modo abnorme dalla Procura federale, l’articolo 63 sulla revocazione revisione è un istituto non per perseguire, ma per difendere. È stato interpretato in modo diametralmente opposto. L’articolo fa riferimento all’emergere di prove false dopo la decisione e qui non ci sono prove false. Parla di parte che non ha potuto presentare documenti. Ecco questi elementi sopravvenuti dalla Procura di Torino erano conosciuti”.

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