Giorgio Spallone

Afflittività: i media non sanno come funziona. Il precedente della CFA di Torsello… Spallone: “va applicato il principio di proporzionalità”

La parola d’ordine dei media anti-juventini nel commentare la sentenza della CFA sul tema delle plusvalenze è uno è solo una: “la sanzione deve essere afflittiva”.

Il problema è che non hanno capito fino in fondo come funzioni tale principio contenuto nel codice di giustizia sportiva, ma soprattutto stanno ignorando quali siano i meccanismi elementari di una giustizia (anche sportiva) in uno stato di diritto, con le sanzioni che devono sempre essere eque e proporzionate.

L’ errore banale (e più frequente) che commettono le persone che non hanno una preparazione legale è quello di applicare un principio secondo la loro logica ma senza tener conto di principi ben più rilevanti nella gerarchia delle fonti di un ordinamento giuridico.

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Partiamo da un dato di fatto, cosa prevede il Codice di Giustizia Sportiva sul concetto di sanzione afflittiva?

l’art. 8, comma 1, lettera g) del Codice di giustizia sportiva:

“se la penalizzazione del punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione in corso, è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente”.

L’articolo 8 è richiamato anche nelle motivazioni dal Collegio di Garanzia del Coni.

Il precedente della CFA: la centralità dei principi di adeguatezza e proporzionalità

Cito anche un precedente della Corte Federale d’Appello di 3 anni fa:

La possibilità dello slittamento della penalizzazione in una stagione successiva a quella in corso è prevista allo scopo di assicurare l’effettiva afflittività della sanzione, come indica con chiarezza l’art. 8, comma 1, lettera g) del Codice di giustizia sportiva: “se la penalizzazione del punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione in corso, è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente”. In altri termini, tale possibilità opera essenzialmente per garantire l’afflittività della sanzione, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, e non può essere utilizzata, “in bonam partem”, per attenuare le conseguenze punitive della sanzione.

– Stagione: 2020-2021
– Numero: n. 19/CFA/2020-2021/D
– Presidente: Torsello

I media interpretano il concetto di afflittività in modo selvaggio e anti-costituzionale


Alcuni giornalisti di Sky, la sera della sentenza del Collegio di Garanzia del CONI, hanno ripetuto fino alla nausea il concetto della sanzione afflittiva invocandola in tutti i modi, ma sono consapevoli di come funziona realmente? Per i toni usati vi posso assicurare che non ne avevano la più pallida idea. W l’informazione in Italia.

E’ strano che una persona intelligente e un professionista come Ivan Zazzaroni delini un procedimento che potrebbe essere paragonato al sistema giudiziario della Corea del Nord. Ecco cosa ha scritto sul Corriere dello Sport pochi giorni dopo la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni:

“Il Collegio di Garanzia del Coni ha confermato la colpevolezza della Juventus, stabilendo tuttavia che i 15 punti di penalizzazione sono scarsamente motiviati. L’impianto accusatorio del procuratore Chiné ha così retto nella sostanza e nella forma. Il rinvio alla Corte d’appello federale servirà a rideterminare la quantità di punti da togliere ai bianconeri. Nel processo di rinvio Chiné dovrà quindi richiedere la nuova sanzione di natura afflittiva al momento del dibattito. Un esempio, se in quella data la quinta in classifica, quindi prima non qualificata dovesse essere sotto di 7 punti (la consideriamo tra le prime quattro), la Juve verrebbe penalizzata di 8. Altro ricorso e altro appello”. Una barbaria giuridica.

E’ la stessa interpretazione di Chiné?

Ma Zazzaroni è giustificato perché poche ore dalla chiusura del primo procedimento, quello della CFA, trapelò una dichiarazione, durante la requisitoria di Chiné, il procuratore federale, affermando che:

“La Juve deve stare dietro la Roma in classifica”. Un modo di applicare il principio di afflittività senza tener conto del caposaldo di qualsiasi ordinamento democratico: il principio di proporzionalità della pena.

Se corrispondessero al vero le dichiarazioni di Chiné saremo di fronte a una vera e propria prova del processo di natura politica contro la Juventus. Dichiarazioni gravissime che, a mio avviso, non possono corrispondere al vero. Un procuratore federale non può commettere un errore del genere.

Ma il diritto in questo procedimento c’entra ben poco, lo abbiamo capito. Senza dubbio il loro obiettivo è sbattere fuori la Juve dalle Coppe ed è quello che faranno. Lo hanno dimostrato sbattendosene dei principi di un equo processo.

Torsello si è smentito andando contro il suo procedimento, perché contro la Juve?

In realtà è proprio per questo modus operandi che il Collegio di Garanzia del CONI è intervenuto, proprio perché Torsello ha applicato il principio di afflittività alla coreana, invece di stabilire prima un criterio per determinare i punti in modo equo e proporzionale alle infrazioni . Lo stesso Torsello l’ha scritto nel suo precedente del 2021 e poi si è smentito da solo. Perché?

Ricordo a Zazzaroni proprio le parole scritte dal Giudice Torsello nel precedente citato del 2021: l’afflittività va applicata nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità (se la corte ha accertato 5 punti non ne può dare 21 perché afflitiva), e non può essere utilizzata, “in bonam partem”, per attenuare le conseguenze punitive della sanzione.

Si sta facendo una grossa confusione. I media anti-juventini stanno invertendo l’ordine e si sta ignorando quanto indicato dall’ultimo dispositivo della sentenza del CONI.

Deve essere motivata la penalizzazione

Come indicato dal Collegio di Garanzia del Coni la Corte Federale d’Appello dovrà ben motivare la penalizzazione prevista per la violazione dell’articolo 4 (visto le 4 condanne ai dirigenti Juventus). E la pena dovrà essere “adeguata e proporzionata” come indica la giurisprudenza della CFA.

Questo cosa vuol dire? Spiegare i criteri sulla penalizzazione, sul perché siano stati inflitti quei punti. Il collegio ha suggerito di proporzionale la pena in base alle responsabilità dei dirigenti condannati.

Faccio un esempio banale. Chiné decide di seguire un criterio (poi accolto dalla Corte): 2 punti di penalizzazione per ogni dirigente con un ruolo apicale condannato (sono 4 nella Juventus). 1 punto per gli altri dirigenti.

Mettiamo che i punti siano 8 di penalizzazione e la Juventus abbia 9 punti dalla quinta. In questo caso, in base al principio di afflittività previsto dal codice di giustizia sportiva e non dal Corriere dello Sport o da Sky, la Juventus sconterà gli 8 punti nella stagione successiva.

Mettiamo invece che i punti dalla quinta siano 5 ma la Juventus abbia vinto l’Europa League e sia qualificata di ufficio per la Champions. Anche in questo caso i punti saranno scontati il prossimo anno.

Mettiamo invece caso che oltre alla penalità degli 8 punti per le plusvalenze, ce ne siano altri 4 per la manovra stipendi. In questo caso la penalità verrà scontata nella stagione attuale.

Il principio di afflittività, in un paese civile e con una giustizia sportiva equa funziona in questo modo.

L’avvocato Spallone: “prima vanno applicati i principi di ragionevolezza e proporzionalità”

L’ Avvocato Spallone, specializzato in diritto sportivo e di nota fede interista, ha sottolineato a Juventibus (la trasmissione condotta da Massimo Zampini) come funziona l’istituto.

Questo concetto di afflittività è distorto e “deriva dalla mala informazione”.

“Devono essere prima applicati i principi di ragionevolezza e proporzionalità. Quindi il concetto di affittività viene dopo (molto dopo) questi due principi. Quindi, qualunque organo giudicante deve prima sottomettere la propria delibera al concetto di ragionevolezza e proporzionalità. La pena deve essere calcolata osservando i principi di proporzionalità e ragionevolezza. Ed infatti questi due principi sono stati richiamati nel breve intervento del Procuratore Generale dello Sport presso il Coni, a conclusione dell’udienza. Il concetto di afflittività deve essere associato alla effettività, cioè deve produrre un qualche effetto e quindi se non produce alcune effetto nella stagione in corso, la sanzione deve essere scontata nella stagione successiva. Non funziona che dai i punti in base all’obiettivo, ovvero di escludere la Juve dalle Coppe. Prima deve essere stabilita una pena proporzionata alla gravità dell’illecito”.

Lo stesso avvocato Francesco Andrianopoli ha sempre sottolineato che per interpretare il concetto di afflittività bisogna leggere per bene l’articolo 8 (già citato). L’avvocato ha sottolineato un passaggio importante: “Il Collegio di Garanzia del Coni – non a caso – richiama l’articolo 8”. Secondo il legale non è un caso ma è voluto. I giudici del Coni hanno voluto ricondurre la CFA sulla retta via.

Se venisse applicata l’afflittività alla Zazzaroni o alla Chine: ricorso al TAR!


Nel caso venisse applicato il concetto di afflittività in modo così barbaro e anti-costituzionale, calpestando i principi di razionalità e proporzionalità, ci sarebbero i motivi fondanti per un ricorso al TAR Lazio con notevoli possibilità di annullare la sentenza o di ottenere un risarcimento record.

Naturalmente se l’intento della FIGC è quello di sbattere la Juve fuori dalle Coppe, faranno in modo di ben motivare la penalità e di non cadere nell’errore suggerito nella prima udienza da Chiné e suggerito anche da media come il Corriere dello Sport o Sky.

La giustizia sportiva della Repubblica delle banane con un’opinione pubblica…


Considerando che siamo nella Repubblica delle Banane e che per il sentimento popolare alimentato da certa stampa e dalle pay-tv si voglia punire la Juve a prescindere da quanto prevede il codice di giustizia sportiva, allora il buon procuratore Chiné leggerà la classifica e chiederà una penalizzazione in base a quello per escludere la Juve dalle Coppe Europee.

I giudici della CFA accoglieranno la richiesta del procuratore ma poi dovranno “trovare” delle motivazioni credibili da presentare al Collegio di Garanzia del Coni, perché in questo scenario è chiaro che la Juventus ricorrerà nuovamente al Coni e, come anticipato, al TAR.

Non fatevi quindi condizionare dai media anti-juventini che stanno facendo una grandissima confusione pur di fare in modo che la Juventus sia penalizzata a prescindere, solo perché le romane e/o le milanesi devono andare in Champions.

Nella foto di Copertina l’autorevole Avvocato Giorgio Spallone del Foro di Bologna, è specializzato anche in diritto sportivo ed ha promosso più ricorsi al Collegio di Garanzia del CONI

5 pensieri su “Afflittività: i media non sanno come funziona. Il precedente della CFA di Torsello… Spallone: “va applicato il principio di proporzionalità”

      1. Ciao Aldo, benvenuto su JuventinoCentoxCento. Al campionato non accadrebbe nulla. Dopo la legge 2003 (nota come legge “Catania” dopo il caos creato dal ricorso degli etnei) il TAR non può bloccare il campionato e la società ricorrente può chiedere solo un risarcimento danni. A meno che non ci siano gravissimi errori nel processo sportivo (molto difficili da dimostrare) e, in quel caso, potrebbero essere annullate le sentenze con la possibilità di riniziare l’iter. Grazie per la domanda, molto interessante. A presto.

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